Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarla di una novità normativa in tema di obbligo di collegamento tra i registratori telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (POS), introdotta dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto “Decreto Omnibus”), in vigore dal 12 agosto 2026.

La franchigia del 5%

Come noto, la normativa vigente impone di trasmettere telematicamente, in un’unica comunicazione, i dati dei corrispettivi giornalieri unitamente alla relativa modalità di incasso (contante, pagamento elettronico o ticket), così da consentire all’Amministrazione finanziaria di confrontare i dati trasmessi dagli operatori finanziari con quelli registrati tramite il registratore telematico. Il Decreto Omnibus modifica ora il regime sanzionatorio previsto per le violazioni di tale obbligo, stabilendo che le sanzioni, pecuniarie e accessorie, non trovano applicazione quando lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non sia superiore al 5%.

Ambito di applicazione

La franchigia opera esclusivamente in caso di violazione formale, ossia quando l’errore riguarda unicamente l’indicazione della modalità di incasso (ad esempio, un pagamento con bancomat indicato erroneamente come incasso in contanti) e la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA a debito. Resta invece pienamente sanzionabile, senza alcuna soglia di tolleranza, la violazione sostanziale, ossia il caso in cui il corrispettivo non sia stato correttamente certificato (ad esempio, per un importo inferiore a quanto effettivamente incassato).

In assenza della franchigia, e dunque per scostamenti superiori al 5%, resta applicabile la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione giornaliera errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre; in caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nell’arco di un quinquennio, può inoltre trovare applicazione la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Efficacia retroattiva

In applicazione del principio del favor rei, la nuova franchigia si ritiene applicabile anche alle violazioni commesse prima del 12 agosto 2026, purché non ancora divenute definitive, ivi compresa l’applicabilità delle sanzioni accessorie.

Cosa fare in caso di errore

Qualora si riscontri un errore nell’indicazione della modalità di incasso, l’Agenzia delle Entrate consente di annullare o rettificare il documento commerciale, evitando così la trasmissione non corretta dei corrispettivi, a condizione che si intervenga nella medesima giornata. In alternativa, è disponibile un’apposita funzionalità sul portale “Fatture e Corrispettivi” per segnalare gli errori commessi in sede di trasmissione telematica.