Gentile Cliente,
con il decreto legislativo 148/2026, il c.d. “decreto correttivo Omnibus“, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina di determinazione del fringe benefit relativo alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Le novità si applicano dal periodo d’imposta 2026 e sono state recepite, per coordinamento, anche nel “nuovo” Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DLgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.
La regola generale di calcolo resta invariata
Il decreto conferma il criterio già vigente: il fringe benefit si determina assumendo il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale resta ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per gli ibridi plug-in.
Rileva l’anzianità del veicolo, non più la nuova immatricolazione
La novità principale riguarda il criterio con cui si individua la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione del veicolo al dipendente. In precedenza rilevava la circostanza che il veicolo fosse di nuova immatricolazione; con la modifica in esame tale requisito viene meno e la data di prima immatricolazione diventa un parametro rilevante esclusivamente ai fini della maggiorazione descritta nel paragrafo seguente. Ne consegue che la nuova disciplina trova applicazione anche nei casi di veicoli riassegnati a un dipendente diverso dal primo assegnatario.
Maggiorazione del 50 per cento dopo il quinto anno dall’immatricolazione
I valori determinati secondo il criterio sopra descritto sono incrementati del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si compie il quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo. La maggiorazione riguarda tutte le tipologie di veicoli, a prescindere dal tipo di alimentazione, e quindi anche i veicoli elettrici e ibridi plug-in. A titolo esemplificativo, per un’autovettura immatricolata nel 2022 la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2029, indipendentemente dalla data in cui il veicolo è stato concesso in uso promiscuo al dipendente.
Nuova maggiorazione del 5 per cento per accessori e allestimenti
Viene introdotta un’ulteriore maggiorazione forfetaria del 5 per cento del valore del fringe benefit nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Le eventuali somme trattenute al dipendente in relazione a tali accessori sono portate in diminuzione del valore convenzionale del benefit. La nuova disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti si applica dal 1° gennaio 2026, facendo comunque salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026, quindi ai fringe benefit da tassare in capo ai dipendenti a decorrere da gennaio 2026, anche con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella clausola di salvaguardia descritta nel paragrafo seguente.
Regime transitorio: estesa la clausola di salvaguardia
Resta disciplinato a parte, dall’articolo 1, comma 48-bis, della legge 207/2024, come rimodulato dal decreto in esame, il regime transitorio che consente di determinare il fringe benefit in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024. Il decreto Omnibus estende l’applicazione di tale regime ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2025), oltre che, come già previsto, ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024. Anche a tali veicoli si applicano comunque le nuove maggiorazioni del 50 per cento dopo il quinto anno e del 5 per cento per gli accessori, incluse le ipotesi di riassegnazione ad altri dipendenti.