Gentile Cliente,
i lavoratori autonomi iscritti ad Albi o Collegi professionali per i quali sia stata istituita una propria Cassa di Previdenza sono tenuti al versamento dei relativi contributi secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento approvato da ciascuna Cassa. Tali adempimenti si concludono con l’obbligo di comunicazione annuale, mediante la presentazione telematica di appositi modelli, del reddito professionale conseguito, sulla base del quale viene calcolato il contributo soggettivo, e del volume d’affari, sulla base del quale viene calcolato il contributo integrativo. Sulla scorta di tali comunicazioni le Casse di previdenza determinano e riscuotono i contributi dovuti dagli iscritti.
I contributi dovuti
La contribuzione si articola generalmente, ad esclusione della Cassa Nazionale del Notariato, nel contributo soggettivo, destinato ad alimentare la posizione pensionistica dell’iscritto, nel contributo integrativo, destinato a finanziare le spese di funzionamento della Cassa e riaddebitabile in fattura al cliente, e nel contributo di maternità, di importo fisso stabilito annualmente da ciascuna Cassa. Per entrambi i contributi soggettivo e integrativo è generalmente prevista una contribuzione minima obbligatoria, frazionabile in dodicesimi in caso di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno, con agevolazioni spesso previste per i primi anni di iscrizione e per i pensionati di inabilità.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è calcolato in percentuale sul reddito professionale dichiarato, desunto dal quadro RE (rigo RE21, colonna 3) della dichiarazione dei redditi, ovvero dal quadro LM per i contribuenti in regime forfetario, o ancora dal quadro RH per gli studi associati e per le società tra professionisti costituite in forma di società di persone. Si segnala che, per i professionisti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale, il reddito rilevante ai fini del calcolo del contributo soggettivo resta quello effettivamente conseguito, come confermato dalle Casse di previdenza.
Contributo integrativo
Il contributo integrativo è calcolato in percentuale, generalmente tra il 2% e il 5%, sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, desunto dal rigo VE50 del modello IVA, ovvero dalla somma dei componenti positivi indicati nei righi da LM22 a LM27 per i contribuenti in regime forfetario. Qualora il volume d’affari non risulti capiente rispetto al contributo minimo dovuto, l’eccedenza versata costituisce comunque una spesa deducibile dal reddito professionale.
Adempimenti e scadenze per il 2026
Di seguito si riepilogano, per le principali Casse di previdenza private, le aliquote e i contributi minimi applicabili, unitamente ai termini di presentazione della comunicazione annuale e di versamento riferiti ai redditi e al volume d’affari dell’anno 2025.
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Cassa |
Contributo soggettivo |
Contributo integrativo |
Scadenza modello |
Scadenza versamento |
Modalità di pagamento |
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Dottori Commercialisti |
12% fino a € 206.800 (aumentabile fino al 100%) – minimo € 3.180 |
4% – minimo € 954 |
1° dicembre 2026 |
21 dicembre 2026 |
F24, PagoPA/MAV, addebito in conto corrente |
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Ragionieri |
15% fino a € 123.866,12 (aumentabile fino al 25%) – minimo € 3.771,10 |
4% – minimo € 939,06 |
31 luglio 2026 |
16 dicembre 2026 |
F24, PagoPA, bonifico |
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Geometri |
20% fino a € 182.100, 3,5% oltre – minimo € 4.205 |
5% – minimo € 1.940 |
30 settembre 2026 |
30 settembre 2026 |
PagoPA, addebito in conto corrente, F24 Accise (solo compensazione) |
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Avvocati |
16% fino a € 130.000, 3% oltre – minimo € 2.760 |
4% – minimo € 355 |
30 settembre 2026 |
30 settembre 2026 |
F24, PagoPA |
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Ingegneri e Architetti |
14,5% fino a € 145.550 (aumentabile fino al 24%) – minimo € 2.785 |
4% – minimo € 850 |
2 novembre 2026 |
31 dicembre 2026 |
F24, PagoPA |
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Consulenti del Lavoro |
12% fino a € 122.016 – minimo € 2.620 |
4% – minimo € 380 |
30 settembre 2026 |
30 settembre 2026 |
F24, PagoPA |
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Medici e Odontoiatri |
Quota A a importo fisso; Quota B 19,5% fino a € 150.000, 1% oltre |
2% sulle prestazioni specialistiche in convenzione |
31 luglio 2026 (rinviata al 4 settembre 2026) |
31 ottobre e 31 dicembre 2026 |
PagoPA, addebito in conto corrente |
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Veterinari |
17% fino a € 110.750, 3% oltre – minimo € 3.542,82 |
2% – minimo € 574,50 |
30 novembre 2026 |
28 febbraio 2027 |
PagoPA |
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Giornalisti |
12% fino a € 120.607 (14% oltre € 24.000) – minimo € 430,71 |
4% – minimo € 101,75 |
30 settembre 2026 |
30 ottobre 2026 |
F24 Accise, bonifico |
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Periti Industriali |
18% fino a € 120.607 (aumentabile fino al 35%) – minimo € 2.359 |
5% – minimo € 655 |
30 settembre 2026 |
30 settembre 2026 |
F24, PagoPA, bonifico |
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Psicologi |
10% fino a € 120.607 (aumentabile fino al 30%) – minimo € 856 |
2% – minimo € 66 |
1° ottobre 2026 |
1° ottobre 2026 |
F24, PagoPA, bonifico |