Gentile Cliente,
Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. 207/2024), è stato introdotto l’obbligo, per tutti gli amministratori di società, di comunicare al Registro delle Imprese un proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).
L’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2025.
L’obiettivo della norma è quello di garantire la reperibilità diretta e personale dell’amministratore, facilitando le comunicazioni ufficiali con terzi e le autorità competenti.
La questione ha suscitato diversi dubbi interpretativi, in particolare sulla possibilità che la PEC dell’amministratore coincida con quella della società.
A tale proposito, il documento qui allegato evidenzia le posizioni contrastanti tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e diverse Camere di Commercio, nonché le indicazioni operative da seguire.
La Nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025 ha affermato che l’amministratore non può utilizzare la stessa PEC della società, in quanto ciò comprometterebbe la ratio della norma: garantire la disponibilità di un recapito esclusivo, personale e autonomo dell’amministratore stesso.
Il Ministero richiama inoltre la Direttiva MISE del 22 maggio 2015, secondo cui la PEC dell’impresa iscritta al Registro delle Imprese deve essere di titolarità esclusiva della società.
Il MIMIT ha quindi imposto a coloro che hanno già indicato la PEC della società come domicilio digitale dell’amministratore di regolarizzare la situazione entro il 30 giugno 2025. Tuttavia, il Ministero ha riconosciuto la possibilità per l’amministratore di utilizzare la stessa PEC per più società, se egli riveste il ruolo di amministratore in più imprese.
Al contrario, diverse Camere di Commercio, tra cui quelle di Firenze, Bologna, Verona e Milano, adottano un orientamento più flessibile, in linea con le indicazioni di Unioncamere: accettano la coincidenza tra la PEC dell’amministratore e quella della società, a condizione che tale indirizzo non sia condiviso con altri soggetti e che l’indirizzo sia effettivamente riconducibile all’amministratore.
Le principali condizioni operative, indicate da queste Camere di Commercio, per ammettere la coincidenza tra PEC dell’amministratore e quella della società sono:
- l’indirizzo non deve essere condiviso con altri soggetti;
- la PEC deve essere attiva e accessibile al soggetto dichiarante;
- l’amministratore deve poter dimostrare la disponibilità esclusiva dell’indirizzo;
Si segnala infine che Unioncamere e MIMIT hanno avviato un confronto per chiarire eventuali criticità e valutare possibili modifiche. È quindi possibile che vengano fornite nuove indicazioni operative nelle prossime settimane.
Oltre all’adempimento del 30/6/2025 questo obbligo di comunicazione della PEC si verificherà:
- per le società di nuova costituzione (sia di persone che di capitali);
- per le società esistenti in occasione di nomina o rinnovo delle cariche degli amministratori.
L’assenza di comunicazione comporterà la sospensione delle pratiche da parte del Registro delle Imprese, con possibile successivo rigetto in caso di mancata regolarizzazione.