Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, a partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza, trasferte, vitto, alloggio e trasporti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

A partire dall’anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e NCC), rimborsate dal datore di lavoro, se i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.

Di conseguenza, non basterà più compilare semplici moduli forniti dall’azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Inoltre, non vengono apportate modifiche alle disposizioni fiscali che differenziano le trasferte fuori dal comune da quelle interne al comune, salvo per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità di alcune spese. Nelle trasferte extra-comunali, continueranno a essere riconosciute le indennità forfettarie previste dall’articolo 51, comma 5, del TUIR, mentre per le trasferte comunali tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, la normativa unifica il trattamento fiscale per dipendenti e lavoratori autonomi: anche per gli autonomi, le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi chilometrici relativi a tali spese, saranno deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili.

Pertanto qualora i pagamenti non siano effettuati in conformità alle prescrizioni, gli importi erogati verranno considerati come reddito da lavoro. Questo comporta un aumento del carico fiscale per i lavoratori e, per datori di lavoro o committenti, l’impossibilità di dedurre i costi sostenuti.