Gentile Cliente,
la presente Circolare analizza le principali novità introdotte con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022) relativamente alle prestazioni di natura occasionale; l’argomento risulta adeguatamente trattato anche nella guida allegata.
Di seguito riassumiamo le principali novità:
- Innalzamento dei limiti economici posto in capo agli utilizzatori/datori di lavoro
- Elevato da 5.000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore;
- Ai fini del raggiungimento della soglia complessiva di 10.000,00 euro stabilita per l’utilizzatore, i compensi erogati ai lavoratori appartenenti a determinate categorie sono computati non per l’intero, bensì nella misura del 75%:
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- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- disoccupati ex art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
- Resta fermo il divieto di acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale rese da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa.
- Nuovi limiti dimensionali
- Con riferimento al limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, il Bilancio 2023 consente l’accesso al contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e non più 5 come prevedeva il precedente dettato normativo. Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo;
- Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto tassativamente:
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- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini;
- dalle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- da parte delle imprese del settore agricolo.