Gentile cliente,

a partire dal giorno 1/10/2021 sono entrate in vigore le regole che disciplinano l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino.

Il Decreto Ministeriale in questione ha istituito un periodo transitorio (fino al 30/6/2022) durante il quale la fatturazione elettronica sarà facoltativa, superato tale termine l’emissione di documenti elettronici diventerà definitiva per le seguenti operazioni:

  • Cessioni di beni (e servizi ad essi connessi) da operatori italiani mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino. La fattura, inviata tramite SdI all’ufficio tributario sammarinese, verrà da quest’ultimo verificata e l’esito del controllo sarà comunicato allo SdI che ricomprenderà il documento nel sito Fatture e Corrispettivi (questo processo sostituisce il complesso meccanismo per le fatture cartacee tutt’ora in vigore).

Se nei quattro mesi successivi all’invio della fattura, l’Ufficio tributario di San Marino non ne avrà ancora convalidato la regolarità, la non imponibilità non sarà più operabile. In tal caso l’operatore nazionale, nei 30 giorni successivi, dovrà emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni o interessi.

Il codice destinatario comunicato dall’Ufficio Tributario sammarinese è 2R4GTO8;

  • Acquisto di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio italiano da operatori economici stabiliti a San Marino. La fattura sarà trasmessa a cura del cedente, tramite l’Ufficio tributario sammarinese, allo SdI Italiano, il quale ricomprenderà la fattura tra quelle ricevute nel sito Fatture e Corrispettivi. Qualora il documento non dovesse riportare l’Iva in fattura, sarà compito del cessionario integrarlo tramite applicazione del reverse charge.

Segnaliamo infine quanto segue:

  • Le modifiche riguardano solamente i rapporti tra soggetti passivi Iva (B2B);
  • Le modifiche non riguardano le prestazioni di servizi (eccetto quelle connesse allo scambio di beni), per le quali la fatturazione elettronica rimane facoltativa anche dopo il 30/6/2022;
  • Il momento di effettuazione dell’operazione è da individuarsi con riferimento all’inizio del trasporto/spedizione;
  • Il nuovo Decreto Ministeriale, sostituendo il precedente, parrebbe far cessare l’obbligo di presentazione dell’elenco INTRASTAT per le cessioni di beni in regime di non imponibilità verso San Marino (sarà nostra cura fornirvi chiarimenti ufficiali appena saranno disponibili).

 

Lo Studio