Gentile Cliente,

 

con l’approssimarsi delle scadenze fiscali, desideriamo informarLa che l’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha disposto la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP 2026, relative al saldo 2025 e al primo acconto 2026.

Di seguito riepiloghiamo le nuove scadenze e i principali soggetti interessati dal differimento.

 

Nuovi termini di versamento

Le imposte dovute in base al Modello Redditi e al Modello IRAP 2026 dovranno essere versate:

  • entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,4%, per i contribuenti non interessati dagli ISA;
  • entro il 20 luglio 2026, oppure entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,8%, per i contribuenti soggetti agli ISA e per le categorie ad essi equiparate.

 

Possono beneficiare del termine prorogato al 20 luglio 2026:

  • i contribuenti che applicano gli ISA, anche in presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità;
  • le persone fisiche che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che percepiscono redditi imputati per trasparenza da contribuenti ISA, quali:
    • soci di società di persone;
    • soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale;
    • associati di associazioni professionali;
    • collaboratori di imprese familiari;
    • coniugi partecipanti ad aziende coniugali.

 

Tributi e contributi interessati dalla proroga

La proroga riguarda, tra gli altri:

  • IRPEF, IRES e relative addizionali;
  • IRAP;
  • imposte sostitutive, comprese la cedolare secca, le imposte sui capital gain e quelle connesse a particolari operazioni straordinarie;
  • imposta sostitutiva collegata alla flat tax incrementale per i contribuenti aderenti al Concordato Preventivo Biennale;
  • acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
  • eventuali maggiorazioni derivanti dall’adeguamento agli ISA;
  • contributi previdenziali variabili dovuti all’INPS, sia alla Gestione Artigiani e Commercianti sia alla Gestione Separata per i professionisti privi di Cassa previdenziale.

 

Differimento del versamento con maggiorazione

Resta confermata la possibilità di effettuare il pagamento entro i trenta giorni successivi rispetto alla scadenza ordinaria applicando una maggiorazione forfetaria, che sostituisce interessi e sanzioni.

In particolare:

  • i contribuenti non ISA potranno versare entro il 30 luglio 2026 applicando una maggiorazione dello 0,4%;
  • i contribuenti ISA e assimilati potranno versare entro il 20 agosto 2026 applicando una maggiorazione dello 0,8%.