Gentile Cliente,

 

con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti operativi in merito alla gestione delle fatture “a cavallo d’anno”, ossia delle fatture emesse o ricevute a fine 2025 ma registrate nel 2026.

 

  1. Fatture di acquisto – Detrazione IVA

Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge solo quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • l’operazione è divenuta esigibile ai fini IVA;
  • la fattura è stata effettivamente ricevuta tramite SDI ed annotata nel registro acquisti.

Con riferimento alle fatture “a cavallo d’anno” (operazioni effettuate nel 2025):

  • fattura ricevuta tramite SDI entro il 31/12/2025 ma registrata nel 2026
    → l’IVA non può essere portata in detrazione nelle liquidazioni periodiche, ma solo nella dichiarazione IVA 2026 (anno 2025), previa annotazione separata nel registro acquisti (i.e. sezionale);
  • fattura datata 2025 ricevuta tramite SDI nel 2026 e registrata a gennaio 2026
    → l’IVA è ordinariamente detraibile nella liquidazione IVA di gennaio 2026 (o del 1° trimestre 2026 per i trimestrali).

Si ricorda che non è applicabile alle fatture a cavallo d’anno la facoltà di registrazione entro il 15 del mese successivo con imputazione al mese precedente.

 

  1. Data di “ricezione” della fattura elettronica

La fattura elettronica si considera ricevuta:

  • alla data attestata dal sistema del destinatario, se lo SDI riesce a recapitarla;
  • alla data di presa visione o download dal portale “Fatture e Corrispettivi”, solo nei casi residuali di mancata consegna.

Non rileva, ai fini IVA, la fattura cartacea di cortesia.

 

  1. Fatture di vendita – IVA a debito

Per il fornitore, l’IVA diventa esigibile:

  • con riferimento alla data indicata nel campo “Data” della fattura elettronica, che deve coincidere con la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, una fattura riferita a operazioni del dicembre 2025:

  • concorre al debito IVA di dicembre 2025, anche se trasmessa allo SDI nei primi giorni di gennaio 2026 (nei termini ordinari).