Gentile Cliente,

 

con la Legge di Bilancio 2026 è stata reintrodotta l’agevolazione dell’iperammortamento, che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

L’intervento normativo mira a incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

 

  1. Ambito temporale

L’iperammortamento spetta per gli investimenti effettuati:

  • dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Non è prevista la “prenotazione” dell’investimento, a differenza di quanto avveniva per i precedenti crediti d’imposta.

 

  1. Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione:

  • tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, dimensione e regime contabile.

Sono esclusi:

  • lavoratori autonomi e società semplici;
  • soggetti in regime forfettario;
  • imprese agricole che determinano il reddito su base catastale o forfettaria.

L’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • alla regolarità contributiva (DURC).

 

  1. Beni agevolabili

Sono ammessi all’iperammortamento:

  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi, interconnessi, inclusi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 (beni “4.0” aggiornati);
  • beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.

I beni devono essere:

  • destinati a strutture produttive situate in Italia;
  • prodotti in Italia o in Paesi UE/SEE.

Resta obbligatorio il requisito dell’interconnessione dei beni ai sistemi gestionali aziendali.

 

  1. Misura della maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta secondo il seguente meccanismo “a scaglioni”:

  • 180% per investimenti fino a € 2.500.000;
  • 100% per la parte eccedente fino a € 10.000.000;
  • 50% per la parte eccedente fino a € 20.000.000;
  • 0% oltre € 20.000.000

L’agevolazione si traduce in una deduzione extracontabile tramite maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con effetti solo ai fini IRPEF/IRES (irrilevante ai fini IRAP).

 

  1. Modalità di accesso

A differenza del passato, l’iperammortamento non è automatico.

Per accedere al beneficio è necessario:

  • presentare apposita istanza telematica tramite la piattaforma del GSE;
  • trasmettere comunicazioni e certificazioni sugli investimenti effettuati.

Le modalità operative saranno definite da un decreto attuativo del MIMIT, attualmente in attesa di emanazione.

 

  1. Cumulabilità

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, nazionali o europee, a condizione che:

  • non si superi il 100% del costo sostenuto;
  • non si agevolino le stesse quote di costo.

Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Industria 4.0, salvo i casi di investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026.

 

  1. Cessione del bene e investimenti sostitutivi

In caso di cessione del bene o delocalizzazione all’estero, l’agevolazione non decade se:

  • il bene viene sostituito, nello stesso periodo, con un altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

 

La reintroduzione dell’iperammortamento rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono investire in innovazione tecnologica, digitalizzazione ed efficientamento energetico nel periodo 2026–2028.