Gentile Cliente,
Il D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato in G.U. il 10 dicembre 2025 (c.d. “Codice degli incentivi”), introduce una disciplina organica degli incentivi alle imprese e ai lavoratori autonomi, definendo principi generali e procedure amministrative per l’accesso e l’utilizzo delle agevolazioni.
La presente Circolare sintetizza le principali novità di immediato interesse, con particolare riferimento ai crediti d’imposta istituiti dal 2026.
- Ambito di applicazione del Codice degli incentivi
Rientrano nel perimetro del Codice le agevolazioni riconosciute sotto forma di:
- contributi a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- agevolazioni fiscali e contributive;
- altre forme previste da bandi conformi alla normativa nazionale ed europea.
In linea generale, il Codice non si applica agli incentivi fiscali privi di attività istruttoria valutativa; tuttavia, per i crediti d’imposta è prevista una disciplina specifica.
- Crediti d’imposta istituiti dal 2026: obbligo di comunicazione preventiva
Per gli incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta, istituiti con legge successivamente all’entrata in vigore del Codice (dal 1° gennaio 2026), che non prevedono attività istruttoria, l’art. 19 del D.Lgs. 184/2025 stabilisce una rilevante novità procedurale.
La fruizione del credito d’imposta è subordinata, salvo diversa previsione della legge istitutiva, alla preventiva comunicazione al soggetto competente di:
- ammontare complessivo dell’agevolazione che si intende utilizzare;
- presunta ripartizione del credito negli anni di fruizione.
Successivamente al sostenimento delle spese agevolate, dovranno essere inviate le ulteriori comunicazioni di completamento previste dalla disciplina specifica dell’incentivo.
In sostanza, per i crediti d’imposta istituiti dal 2026 viene eliminata la possibilità di utilizzo automatico in compensazione senza adempimenti preliminari, introducendo un sistema strutturato di monitoraggio ex ante ed ex post.
Qualora i crediti d’imposta costituiscano aiuti di Stato o siano fruiti in regime de minimis, l’agevolazione potrà essere attivata solo dopo la registrazione del relativo regime nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.
Le nuove disposizioni impongono un attento presidio procedurale nella pianificazione e nella fruizione dei crediti d’imposta di futura introduzione.