Gentile Cliente,

 

Il D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato in G.U. il 10 dicembre 2025 (c.d. “Codice degli incentivi”), introduce una disciplina organica degli incentivi alle imprese e ai lavoratori autonomi, definendo principi generali e procedure amministrative per l’accesso e l’utilizzo delle agevolazioni.

La presente Circolare sintetizza le principali novità di immediato interesse, con particolare riferimento ai crediti d’imposta istituiti dal 2026.

 

  1. Ambito di applicazione del Codice degli incentivi

Rientrano nel perimetro del Codice le agevolazioni riconosciute sotto forma di:

  • contributi a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive;
  • altre forme previste da bandi conformi alla normativa nazionale ed europea.

In linea generale, il Codice non si applica agli incentivi fiscali privi di attività istruttoria valutativa; tuttavia, per i crediti d’imposta è prevista una disciplina specifica.

 

  1. Crediti d’imposta istituiti dal 2026: obbligo di comunicazione preventiva

Per gli incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta, istituiti con legge successivamente all’entrata in vigore del Codice (dal 1° gennaio 2026), che non prevedono attività istruttoria, l’art. 19 del D.Lgs. 184/2025 stabilisce una rilevante novità procedurale.

La fruizione del credito d’imposta è subordinata, salvo diversa previsione della legge istitutiva, alla preventiva comunicazione al soggetto competente di:

  • ammontare complessivo dell’agevolazione che si intende utilizzare;
  • presunta ripartizione del credito negli anni di fruizione.

Successivamente al sostenimento delle spese agevolate, dovranno essere inviate le ulteriori comunicazioni di completamento previste dalla disciplina specifica dell’incentivo.

In sostanza, per i crediti d’imposta istituiti dal 2026 viene eliminata la possibilità di utilizzo automatico in compensazione senza adempimenti preliminari, introducendo un sistema strutturato di monitoraggio ex ante ed ex post.

Qualora i crediti d’imposta costituiscano aiuti di Stato o siano fruiti in regime de minimis, l’agevolazione potrà essere attivata solo dopo la registrazione del relativo regime nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

 

Le nuove disposizioni impongono un attento presidio procedurale nella pianificazione e nella fruizione dei crediti d’imposta di futura introduzione.