Gentile Cliente,

 

desideriamo informarla che la Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), insieme ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 19 giugno 2025, ha introdotto importanti novità in materia di bonus edilizi.

 

Dal 2025 al 2027 le aliquote di ecobonus e sismabonus sono state uniformate a quelle del cosiddetto bonus casa.

In particolare, per le spese sostenute nel corso del 2025 la detrazione ordinaria è fissata al 36%, mentre per gli anni 2026 e 2027 scende al 30%. Restano invariati i massimali di spesa: per gli interventi di recupero edilizio il limite rimane a 96.000 euro per unità immobiliare, mentre per sismabonus ed ecobonus si applicano i tetti previsti dalla disciplina già in vigore.

Accanto a queste aliquote ordinarie è stata introdotta un’aliquota maggiorata riservata a interventi su immobili destinati ad abitazione principale.

In questo caso, la detrazione sarà del 50% per le spese sostenute nel 2025 e del 36% per quelle sostenute nel 2026 e 2027. L’agevolazione spetta esclusivamente ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento (quali nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) e non può essere estesa a familiari conviventi, locatari o comodatari, che continueranno a beneficiare solo delle aliquote ordinarie. È sufficiente che l’immobile diventi abitazione principale al termine dei lavori; un eventuale cambio di destinazione successivo non comporta la perdita del beneficio.

 

Le stesse regole valgono anche per il cosiddetto “sismabonus acquisti” e per il “bonus casa acquisti”, purché l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si utilizza per la prima volta la detrazione.

Per gli interventi condominiali, l’aliquota maggiorata può essere applicata solo alla quota imputata ai condomini proprietari che destinano l’unità immobiliare ad abitazione principale; per gli altri condomini rimane valida l’aliquota ordinaria.

 

Restano agevolati con detrazione al 50% gli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di nuova generazione. Diversamente, a partire dal 1° gennaio 2025 non sono più ammesse agevolazioni fiscali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili, in attuazione della direttiva europea sulle “case green”.