Gentile cliente,

 

con la presente la informiamo che l’INPS, con la circolare n. 41 del 7 aprile 2023 che trova in allegato, ha modificato la disciplina dell’Assegno unico per i figli a carico.

 

Di seguito riportiamo le principali novità che sono intervenute da marzo 2023:

 

  • Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, l’importo dell’Assegno unico e universale calcolato sulla base del valore ISEE è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • Tale incremento è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023);
  • Con riferimento ai figli disabili, il decreto legislativo n. 230/2021 ha inizialmente previsto un trattamento in base all’età, riconoscendo per i figli disabili con età fino a 18 anni importi più elevati dell’Assegno unico e universale e delle relative maggiorazioni;

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

 

Gli incrementi sopra citati hanno valenza sia per l’anno 2023 che per l’anno 2024.

Pertanto facciamo presente che dal 1° marzo 2023, per chi ha trasmesso entro il 28 febbraio 2023 una domanda di Assegno unico e universale che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.