Gentile Cliente,

 

con la risposta 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalsa della marca da bollo da parte dei contribuenti in regime forfettario concorre alla formazione del reddito imponibile per il soggetto fatturante.

Inoltre, nel caso in cui il fornitore forfettario si sia avvalso della facoltà di riaddebitare il 4% a titolo di contributo previdenziale (INPS o Cassa Privata), anche il bollo sarà soggetto al calcolo del contributo previdenziale.

Pertanto, qualora dovesse ricevere una fattura da un cliente in regime forfettario, rispetto al passato dovrà:

 

  1. Inserire il bollo nel medesimo conto di costo previsto per l’onorario;
  2. Utilizzare come codice IVA  il medesimo previsto per l’onorario.

NB: Non andrà pertanto utilizzato l’art 15 DPR IVA

 

Non è stato ancora chiarito il comportamento da tenere per le fatture ricevute fino ad ora, la informeremo appena saranno fornite indicazioni in tal senso. Nel frattempo la invitiamo a tenere presente le indicazioni fornite.

Facciamo inoltre presente che, questa nuova impostazione andrà ad incidere sull’elaborazione delle Certificazioni Uniche 2023 sul 2022, infatti la marca da bollo (2 euro) dovrà essere accompagnata dal codice 24 (per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.) e non più dal codice 22 (erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito).