Gentile cliente,
la presente circolare fornisce chiarimenti in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti” di cui all’art. 2 del DL 21/2022.
Tra i principali, si segnalano i seguenti:
– i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
– tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
– rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
– in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR;
– il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR.