Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordarle che entro il 14 aprile 2022 dovranno esserci inviati i file telematici relativi all’invio dell’Esterometro per il I trimestre 2022.

Le ricordiamo nuovamente che, alla luce delle novità previste dal Decreto Fiscale n. 146/2021,  l’abolizione del cd. “esterometro” è stata prorogata  al 1° luglio 2022 in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il sistema di Interscambio (SDI).

Fino al 30 giugno sarà invece applicabile un regime transitorio che consente di mantenere un doppio binario alternativo:

  • Invio esterometro nel caso in cui la fattura estera (attiva o passiva) venga integrata manualmente (autofattura cartacea);
  • Invio di fattura elettronica nel caso in cui la fattura estera (attiva o passiva) sia trasmessa allo SDI (autofattura elettronica). In questo caso non sarà necessario trasmettere l’esterometro trimestrale.

Nel caso in cui opti per la seconda soluzione, le ricordiamo le tempistiche per l’emissione delle fatture nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:

  • operazioni attive => trasmissione telematica entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • operazioni passive =>  trasmissione telematica entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il contribuente ha, infatti, la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Visto che mancano pochi mesi alla conclusione del periodo transitorio, le consigliamo di aggiornare con la massima celerità i suoi programmi in quanto nel caso di mancato rispetto del disposto normativo di cui sopra, sarà irrogata una sanzione.