Gentile Cliente,
in relazione al dichiarativo in oggetto riportiamo alcune novità normative relative ai nuovi codici da utilizzare nel campo 6 “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto la variazione di alcuni codici così come di seguito riportati:
- codice 4 in luogo del vecchio codice 5 per indicare “le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016”;
- codice 6 in luogo del vecchio codice 9 per indicare “le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- codice 8 in luogo del vecchio codice 10 per indicare “le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- codice 9 in luogo del vecchio codice 11 per indicare “le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021”;
- codice 13 introdotto per indicare “le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021”;
- codice 14 introdotto per indicare “le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021”;
- codice 21 in luogo del vecchio codice 7 da utilizzare per indicare “altri redditi non soggetti a ritenuta”;
- codice 22 in luogo del vecchio codice 8 da utilizzare per indicare “le erogazioni di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate”;
- codice 24 in luogo del vecchio codice 12 da utilizzare per indicare “i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 L. 190/2014”.
In allegato trovate le istruzioni e il modello ministeriale aggiornati con le novità di cui sopra (pag. 78)