Gentile Cliente,
la presente circolare vi aggiorna sulla recente disposizione normativa che regolamenta le prestazioni occasionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili circa l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.
Per questo tipo di attività lavorativa fino ad ora non era necessaria nessuna comunicazione preventiva rispetto all’inizio della loro prestazione proprio in quanto lavori saltuari e occasionali.
A seguito di questa novità legislativa, dovrà essere inviata una comunicazione all’Ispettorato del lavoro dove ha sede l’azienda o dove si svolge la prestazione, via email (secondo l’elenco qui allegato) almeno un giorno prima, pena una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 21 dicembre 2021 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
A regime, la procedura di comunicazione sarà telematica.
Il testo dell’email deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Dati del Committente: nome e cognome o ragione sociale e codice fiscale azienda
- Dati del prestatore: nome e cognome e codice fiscale
- Luogo dove si svolgerà la prestazione occasionale
- Sintetica descrizione dell’attività
- Data inizio e data presumibile della fine (es. 1 giorno, una settimana, un mese) che non potrà superare i 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- Compenso pattuito.