Gentile Cliente,

la presente circolare analizza il corretto comportamento da tenere ai fini IVA nel caso in cui il vostro cliente abbia intrapreso, successivamente alla data del 26/5/2021, procedure concorsuali e/o strumenti di prevenzione del fallimento.

Di seguito vengono riepilogate le regole attualmente in vigore per consentire il recupero dell’IVA tramite l’emissione di note di credito per le procedure attivate prima di tale data e il comportamento da tenere successivamente a tale data.

 

Regole previgenti (valide per procedure attivate entro il 26/5/2021)

  • La nota di credito può essere emessa in caso di:
  • Procedure concorsuali (fallimento, concordato), Accordi di ristrutturazione e Piani di risanamento per i quali
  1. Vi è il mancato pagamento di una fattura regolarmente emessa e registrata. L’Iva a debito per la fattura è stata regolarmente versata;
  2. Il cedente/prestatore si è insinuato nella procedura (nel caso di fallimento o concordato);
  3. La procedura è terminata in modo infruttuoso.
  • Procedure esecutive individuali per le quali:
  1. Non risultano beni presso terzi da pignorare
  2. Non risultano beni mobili da pignorare o è impossibile accedere al domicilio del debitore o questi è irreperibile;
  3. L’asta per la vendita è andata deserta almeno 3 volte o sono cessate le procedure di vendita perché onerose.
  • Le tempistiche per l’invio sono al più tardi con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

 

Regole attuali modificate dal Decreto Sostegni-bis (valide per procedure attivate dopo il 26/5/2021)

Il decreto Sostegni-bis, così come convertito il Legge, stabilisce che in caso di mancata riscossione di crediti coinvolti in procedure concorsuali (o strumenti preventivi al fallimento), è possibile per il cedente/prestatore emettere nota di variazione Iva fin dall’inizio della procedura, senza pertanto dover più attendere la conclusione infruttuosa della stessa.

  • Nello specifico il diritto all’emissione della nota di credito segue le seguenti regole.
  1. Requisiti:
    • Vi è il mancato pagamento di una fattura regolarmente emessa e registrata. L’Iva a debito per la fattura è stata regolarmente versata;
    • Il cessionario/committente è sottoposto a procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento;
    • Il cedente/prestatore si è insinuato nella procedura (nel caso di fallimento o concordato);
    • Lo strumento di cui al secondo punto è stato attivato successivamente al 26/5/2021.
  2. Decorrenza:
    • Fallimento: dalla data di assoggettamento a fallimento;
    • Concordato: dalla data del decreto di ammissione al concordato;
    • Accordi di ristrutturazione: dalla data del decreto di omologa;
    • Piani di risanamento: dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese.
  3. Termine ultimo per l’emissione della nota di variazione: al momento è il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura/strumento di prevenzione; in dottrina sono state emesse perplessità su un termine così stringente.
  4. Successivo incasso del credito: qualora il corrispettivo sia pagato (in tutto o in parte), il cedente/prestatore dovrà effettuare nota di variazione in aumento ai fini della rivalsa dell’imposta.

 

  • Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali non è variato il riferimento all’infruttuosità dell’operazione.

 

Lo Studio