Gentile Cliente,
la Legge 178/2020 ha istituito l’esonero contributivo per l’anno d’imposta 2021. Tale esonero è stato demandato alla circolare n. 124 del 06/08/2021 dell’INPS della quale, di seguito, vi forniamo un resoconto delle parti salienti.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono beneficiari dell’esonero contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata;
- alle Casse professioni autonome ;
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
- alle Casse professioni autonome come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.
DOMANDA DI ESONERO
La presentazione della domanda di esonero avviene attraverso distinti modelli che sono stati resi disponibili per ogni gestione.
Per quanto riguarda la gestione INPS la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021 mentre altre casse private quali Cassa Forense, Inarcassa Cassa Dottori commercialisti, Empam ecc. la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 31 ottobre 2021.
Di seguito si riportano i requisiti generali Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS mentre rimandiamo ai singoli siti istituzionali per differenti gestioni contributive.
L’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e iscritti alla Gestione previdenziale.
Inoltre, i soggetti in questione devono:
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno;
- avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
- risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- non essere titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Lo Studio