Gentile Cliente,

tramite la presente circolare, vi inviamo un breve riepilogo della normativa 2020 e 2021 riguardante il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)  e successivamente modificato dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

  1. AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti che possono richiedere il credito d’imposta sono i seguenti:

  • Imprese residenti in Italia producono reddito d’impresa;
  • Lavoratori autonomi.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

  1. AMBITO OGGETTIVO

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

  • Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019):

– beni materiali ordinari;

– beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016;

– beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016.

  • Con la Legge di Bilancio 2021  (L. 178/2020):

– beni materiali e immateriali ordinari;

– beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016;

– beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016.

I beni esclusi sono:

– veicoli;

– fabbricati e costruzioni;

– beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– beni non utilizzati direttamente dall’azienda e/o localizzati presso la sede e/o unità locali;

– beni usati.

  1. AMBITO TEMPORALE

Le prime misure introdotte con Legge di Bilancio 2020 hanno decorrenza dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30/06/2021 se entro il 31 dicembre 2020 è stato pagato almeno un importo pari al 20% a titolo di acconto dell’ordine.

Le misure della Legge di Bilancio 2021 hanno invece decorrenza dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 ovvero, al momento, fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 è stato pagato almeno il 20%a titolo di acconto dell’ordine).

  1. COSA OCCORRE PER AVERE IL CREDITO D’IMPOSTA
  • Deve essere conservata, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • A seconda della tipologia di credito la fattura deve contenere il seguente riferimento normativo[1]:
    • Per il credito regolato dalla Legge di Bilancio 2020 “bene agevolato ai sensi dell’articolo 1 commi da 184 a 197 della L.160/2019”;
    • Per il credito regolato dalla Legge di Bilancio 2021 “bene agevolato ai sensi dell’articolo 1 commi da 1054 a 1058 della L.178/2020”.
  • Per i beni industria 4.0 che hanno un costo superiore a 300.000 euro per ottenere il credito d’imposta occorre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale;
  • Per i beni industria 4.0 con costo inferiore a 300.000 euro l’onere documentale dovrà essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  • Al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative viene richiesto di effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) adottando un modello di prossima emanazione.

Il mancato invio non comporta la revoca dell’agevolazione.

  1. MISURA DEL CREDITO
  1. Se l’investimento è stato effettuato ai sensi della Legge 160/2019:

 

  • Beni materiali ordinari:
  • 6% per investimenti fino a €2 milioni.

  • Beni materiali Industria 4.0:

o   40% per investimenti fino a €2,5 milioni;

o   20% per investimenti da €2,5 a €10 milioni.

 

    • Beni immateriali Industria 4.0:

o   15% per investimenti fino a €0,7 milioni.

 

 

  1. Se l’investimento è stato effettuato ai sensi della Legge  178/2020:

 

    • Beni materiali ordinari:

o   10% dell’importo dell’investimento;

o   15% dell’importo dell’investimento in smart working;

A decorrere dall’ 01/01/2022 al 31/12/2022 l’aliquota viene ripristinata al 6% per tutti gli investimenti ordinari.

Il limite di costi ammissibili è pari a €2 milioni.

    • Beni immateriali ordinari:

o   10% dell’importo dell’investimento;

  • 15% dell’importo dell’investimento in smart working;

A decorrere dall’ 01/01/2022 al 31/12/2022 l’aliquota viene ripristinata al 6% per tutti gli investimenti ordinari.

Il limite di costi ammissibili è pari a €1 milione.

    • Beni materiali Industria 4.0:

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021:

o        50% dell’importo fino a €2,5 milioni;

o        30% dell’importo da €2,5 a €10 milioni;

o        10% dell’importo da €10 a €20 milioni.

Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022:

o        40% dell’importo fino a €2,5 milioni;

o        20% dell’importo da €2,5 a €10 milioni;

o        10% dell’importo da €10 a €20 milioni.

 

    • Beni immateriali Industria 4.0:

o        20% dell’importo dell’investimento.

Il limite di costi ammissibili è pari a €2 milioni.

  1. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E CODICE TRIBUTO

Il credito d’imposta ex. L. 160/2019 è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo; tale importo è ridotto a tre per i soli investimenti in beni immateriali 4.0.

In ogni caso la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emergono i crediti stessi.

Per utilizzare in compensazione il credito tramite il modello F24 deve essere utilizzato uno dei seguenti codici tributo:

    • 6932: credito d’imposta investimenti in beni materiali ordinari;
    • 6933: credito d’imposta investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A;
    • 6934: credito d’imposta investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B.

La Legge di Bilancio 2021 ha per il 2021:

  • Ridotto le quote da cinque a tre quote annuali di pari importo;
  • Ridotto ulteriormente ad una sola quota per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a €5 milioni che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali ordinari.

Per utilizzare in compensazione tale credito d’imposta tramite il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo:

  • 6935: credito d’imposta investimenti in beni materiali e immateriali ordinari;
  • 6936: credito d’imposta investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A;
  • 6937: credito d’imposta investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B.

In caso di mancato utilizzo in compensazione per incapienza parziale della quota annuale del credito d’imposta, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

 

  1. CONSIDERAZIONI FISCALI

I crediti d’imposta non sono imponibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

  1. CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI

Per contabilizzare questo credito esistono due metodi:

  • Metodo direttoi contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza;
  • Metodo indiretto: i contributi sono imputati alla voce A5 del conto economico e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi.

Tra le due modalità sarebbe preferibile il metodo indiretto in quanto i documenti OIC16 (per i beni materiali) e OIC24 (beni immateriali) definiscono come contributi in conto impianti le somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Cordiali saluti

Lo Studio