Gentile Cliente,

in relazione al dichiarativo in oggetto di seguito riportiamo alcune novità normative relativamente ai codici da utilizzare nel campo 6 Certificazione  lavoro  autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

In particolare, a fronte dei precedenti codici, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’introduzione di ulteriori due codici, di seguito riportati:

  • codice 12: deve essere utilizzato nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario.

Conseguentemente il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta” continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

  • codice 13: deve essere utilizzato nel caso di compensi corrisposti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità).

Nel dettaglio la normativa si riferisce ai compensi erogati ai soggetti che nel periodo indicato:

    • avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato;
    • non hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro;
    • avessero richiesto espressamente di non applicare le ritenute di acconto sulla base della normativa sopra menzionata.

Rimane invariato il riferimento delle somme indicate con il codice 8, quali erogazioni di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate (es: le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo).

Di seguito trovate le istruzioni e il modello ministeriale aggiornati: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-cu-2021

Con i migliori saluti

Lo Studio