Gentile Cliente,
visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, come di consueto in allegato il corretto trattamento fiscale da adottare nel caso di acquisto di omaggi.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una novità rilevante per la deducibilità degli omaggi destinati ai clienti.
La modifica introdotta stabilisce l’obbligo di effettuare pagamenti con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese per omaggi e spese di rappresentanza.
Le modalità ammesse sono:
- Versamento bancario o postale;
- Sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97 (Carte di debito, di credito e prepagate (inclusi Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, e app come Satispay o Paypal).
L’obbligo di tracciabilità si applica anche alle spese sostenute all’estero per omaggi e spese di rappresentanza.
Gli omaggi acquistati in contanti pertanto non consentono la deducibilità del costo.
- OMAGGI AI CLIENTI
La disciplina “base” relativa ai limiti di valore per la deducibilità degli omaggi a clienti rimane invariata.
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Valore Unitario Omaggio |
Trattamento Fiscale |
Deducibilità |
Detraibilità Iva |
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Non superiore a 50 euro (per lo stesso soggetto) |
Non sono considerate spese di rappresentanza. |
Interamente deducibili. |
Iva detraibile (art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72) |
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Superiore a 50 euro (per lo stesso soggetto) |
Sono considerate Spese di Rappresentanza. |
Deducibili nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dall’art. 108, comma 2, del TUIR. |
Iva indetraibile (l’art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72 fa riferimento ai soli “beni” di costo non eccedente €. 50) |
NB: con “Valore Unitario” si considera il regalo nel suo complesso, non i singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio di 60 euro (composto da tre beni di 20 euro ciascuno) è considerato un omaggio unico di 60 euro e rientra nelle spese di rappresentanza con deducibilità limitata.
- OMAGGI AI DIPENDENTI
I costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti sono deducibili ai sensi dell’art. 95, comma 1, del TUIR come prestazioni di lavoro.
Tali spese sono fuori dall’obbligo di tracciabilità previsto per gli omaggi ai clienti/spese di rappresentanza.
- CENE NATALIZIE E SERVIZI RICREATIVI
Le spese per le cene natalizie con i dipendenti non sono spese di rappresentanza, ma rientrano nelle spese per servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti.
- Limite di Deducibilità: Sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Art. 100, comma 1, TUIR).
- Ristoranti/Strutture Esterne: Questo principio opera anche se i servizi sono messi a disposizione con il ricorso a strutture esterne all’azienda, come un ristorante.
Spese di Ristorazione: In ogni caso, le spese per la somministrazione di alimenti e bevande (Art. 109, comma 5, TUIR) sono deducibili nella misura del 75%.