Gentile Cliente,

a partire dal primo Gennaio 2021 entreranno in vigore alcune nuove codifiche di tipologia e di natura Iva del documento elettronico,  come emanate nelle specifiche tecniche 1.6.1 dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo presente che esiste un regime transitorio che, a partire dall’1.10.2020, consente in via anticipata di utilizzare queste nuove codifiche.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità, invitandovi in ogni caso a prendere contatti con i vostri programmatori per poter eventualmente aggiornare i vostri software gestionali, essendo ovviamente come studio disposizione per eventuali necessità.

Alleghiamo inoltre un manuale tecnico che vi potrà fornire eventuali ulteriori informazioni.

Nuovi codici “Natura Iva

I “Codici natura” N2, N3, N6 sono stati soppressi e ampliati come segue:

N2 (operazioni non soggette)

Le nuove specifiche tecniche prevedono:

  • N2.1, da usare per mancanza del requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 – 7septiesDPR 633/72;
  • N2.2per le altre fattispecie (tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le cessioni di denaro o crediti in denaro ex art. 2 DPR Iva, cessione di campioni gratuito di modico valore ex art. 2 co. 3 lett. d) del medesimo DPR, cessione di diritti d’autore da parte degli autori e dai loro eredi.

N3 (operazioni non imponibili)

Le nuove specifiche tecniche prevedono:

  • N3.1saranno riepilogate: le cessioni all’esportazione (anche quelle triangolari), le cessioni fuori UE ai sensi dell’articolo 8 co. 1 lett. b) DPR Iva e le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione extra UE;
  • N3.2, invece, vengono riepilogate le cessioni: intra UE (anche se triangolari), e quelle intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro stato comunitario.
  • N3.3 dovrà essere usato per le operazioni con la Repubblica di San Marino;
  • N3.4 sarà usato per: le operazioni assimilate alle esportazioni ex art. 8-bisDPR 633/72, per i servizi internazionali ex art. 9 del medesimo DPR Iva e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari.
  • N3.5dovrà essere utilizzato per le cessioni non imponibili a seguito di ricevimento di lettera d’intento
  • N3.6sarà utilizzato per: le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva, le cessioni e le prestazioni riferite a beni in deposito Iva, i trasferimenti da un deposito Iva all’altro e per le prestazioni di servizi rese fuori UE da agenzie di viaggio e turismo.

N6 (inversione contabile)

Le nuove specifiche tecniche prevedono:

  • N6.1per le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi;
  • N6.2per le cessioni di oro;
  • N6.3per le prestazioni di servizi edili ex art. 17 co. 6 lettera a) DPR Iva;
  • N6.4per le cessioni di fabbricati o porzioni di essi ex art. 17 co. 6 lettera a-bis) DPR Iva;
  • N6.5per le cessioni di apparecchiature terminali ex art. 17 co. 6 lettera b) DPR Iva;N6.6per le cessioni di console da gioco, pc e tablet ai sensi della lettera c) del precedente articolo;
  • N6.7per i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento dei relativi edifici;
  • N6.8per le cessioni di gas ed operazioni similari, ai sensi dell’articolo 17 comma 6, lettere da d-bisa d-quater).
  • N6.9, denominato “altri casi”, all’interno del quale confluiranno gli acquisti da prestatori o fornitori non stabiliti in Italia, soggetti ad inversione contabile ai sensi dell’art. 17 comma 2 DPR 633/72.

Classificazione ritenute

Sono stati creati i seguenti codici relativi alle ritenute:.

  • RT03per le ritenute su contributi INPS,
  • RT04per le  ritenute su contributi ENASARCO,
  • RT05per le ritenute su contributi ENPAM
  • RT06per le ritenute su contributi previdenziali.

Nuovi codici “Tipo documento

Sono stati introdotti numerosi ulteriori codici ma una modifica particolarmente rilevante concerne le novità in materia di reverse charge ed autofatturazione.

Reverse charge esterno

In merito al comportamento da adottare per le fatture comunitarie ricevute, fino alle nuove specifiche si è sempre proceduto con l’integrazione manuale e successiva comunicazione del documento tramite esterometro.

I codici previsti nelle nuove specifiche tecniche consentiranno di inviare allo SdI (con codice TD17 nel caso di acquisto di servizi o TD18 per l’acquisto di beni) tale documento integrativo, esentando pertanto il contribuente dall’invio dell’esterometro.

Qualora invece la fattura fosse emessa da un fornitore extra-UE, l’obbligo per il cliente nazionale di emettere autofattura sarà assolto con il codice TD17 per l’acquisto di servizi esteri o TD19 per l’acquisto di beni ex art. 17 co.2 DPR Iva.

Al momento non è stato fornito alcun chiarimento di prassi circa l’emissione del documento di integrazione o dell’autofattura in formato elettronico, che pertanto ci pare non obbligatorio; di contro, la trasmissione di tale documento esenterebbe il contribuente dall’obbligo di comunicazione dei documenti tramite esterometro.

Reverse charge interno

Nel caso di reverse charge interno, invece, la procedura finora adottabile prevedeva alternativamente l’integrazione manuale del documento elettronico (emesso dal fornitore con codice N6) o l’invio di un documento integrativo con codice TD01, come per una normale fattura. Le nuove specifiche tecniche, invece, prevedono la possibilità di emettere un nuovo documento con codice TD16 con le caratteristiche di intestazione come descritte per l’inversione contabile esterna.

Autofatture c.d. “vere e proprie”

La nuova versione dei codici documento ha previsto l’istituzione del codice:

  • TD20 da utilizzare per regolarizzazione ed integrazione della fatture ex art 6 co. 8 DLgs 471/97;
  • TD27 da utilizzare nel caso di omaggio oppure di autoconsumo da parte dell’imprenditore;
  • TD21 per regolarizzare i casi di splafonamento.

Ulteriori novità riguardano i nuovi codici “Tipo documento” previsti per le fatture differite e le cessioni di beni ammortizzabili/passaggi interni.

Per le fatture differite sarà richiesto l’utilizzo del codice TD24;

Per le c.d. fatture “super-differite”, emesse entro il mese successivo a quelli di spedizione o consegna, aventi a riferimento le cessioni di beni effettuate dal cessionario al terzo tramite il cedente, il codice da utilizzare sarà il TD25.

Per le fatture emesse per cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni di cui all’art. 36 DPR Iva, che non concorrono alla formazione del volume d’affari, viene richiesto di usare il codice TD26.

Cordiali Saluti

Lo Studio